Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di stoppie, fieno ed erbacce e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendi e determinano altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;
VISTO l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n.8 del 27 aprile 2016";
RITENUTO necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare e attenuare i gravi danni derivanti dagli incendi estivi, predisporre misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, tali pericoli;
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti non edificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 7 Allegato n.8 alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2025);
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;
VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VIETA
Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2025, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:
- Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
- Utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;
ORDINA
Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, che si intendono qui integralmente richiamate;
Inoltre,
Entro il 1° giugno 2025:
- agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo come stabilito dalle "Prescrizioni Regionali Antincendio";
- i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
Tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;
- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 2°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
- i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico - residenziali, di campeggi, di villaggi turistico - alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l’insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio e di igiene contenute nella presente Ordinanza;
- sono tenuti a dare attuazione alle presenti norme, anche i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di spettacolo e trattenimento, località lagunari, e simili (sia a gestione pubblica che privata);
- è fatto altresì obbligo a chiunque abbia la disponibilità di terreni all’interno del centro abitato, di curarne la bonifica nel caso si renda necessario, e di recintarli per evitare così che possano diventare luogo di deposito di rifiuti da parte di ignoti;
- i rifornitori e depositi di carburante, di legname, o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- i proprietari e gestori di cui al precedente punto, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;
- i soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
TALI SITUAZIONI DEVONO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO (DAL 1° GIUGNO FINO AL 31 OTTOBRE 2025)
DEMANDA
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, di vigilare al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e di perseguire i trasgressori a norma di legge;
- L’Ufficio di Polizia Locale di Badesi è referente del Comune per le segnalazioni inerenti i problemi presi ad esame dal presente provvedimento;
- soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, N° 285 “Codice della Strada”, devono provvedere alla rimozione, all’avvio e recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all’art.7 delle “Prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025”, allegate alla Delibera della G.R. n. n. 5/48 del 29.01.2025 della Regione autonoma della Sardegna;
DISPONE
Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante avvisi nelle bacheche ed è immediatamente esecutiva;
Che copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.