Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi elevato rischio di infiammabilità, costituisce potenziale pericolo per l’innesco e la propagazione di incendi, determinando altresì condizioni favorevoli al proliferare di insetti infestanti, parassiti e altri agenti nocivi;
RILEVATO che l’avvio della stagione estiva, unitamente alle elevate temperature e alla crescita incontrollata della vegetazione spontanea, determina condizioni favorevoli alla diffusione di zecche, zanzare, roditori ed altri insetti infestanti, con conseguente potenziale insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitario e sanitario a tutela della salute pubblica;
VISTO l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 5/48 del 29/01/2025 recante “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, le cui prescrizioni continuano ad applicarsi fino all’adozione del nuovo aggiornamento regionale per l’anno 2026;
RITENUTO necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare e attenuare i gravi danni derivanti dagli incendi estivi, predisporre misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, tali pericoli;
CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti non edificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre 2026 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, ai sensi dell’art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con D.G.R. n. 5/48 del 29/01/2025, salvo eventuali modifiche stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la Legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale Sardegna n. 8 del 27 aprile 2016;
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
VISTI gli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni.
VIETA
Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2026, considerato periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”:
- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
- b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di incendi, ai sensi dell’art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci senza le dovute precauzioni;
- e) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette o altro materiale acceso o allo stato di brace;
- f) fermare automezzi con marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o altro materiale infiammabile;
- g) abbandonare rifiuti o materiali combustibili nelle aree pubbliche e private.
Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, sono comunque vietate tutte quelle azioni che, per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione o pericolosità degli strumenti utilizzati, possano provocare incendi boschivi o di interfaccia.
ORDINA
Si fanno proprie tutte le prescrizioni contenute negli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – Aggiornamento 2025”, le cui disposizioni si intendono efficaci anche per l’anno 2026 fino all’emanazione di nuove prescrizioni regionali, e che si intendono qui integralmente richiamate
Entro il 1° giugno 2026 dovranno essere eseguiti i seguenti interventi
- a) gli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali devono provvedere al taglio di fieno, cespugli e sterpi, nonché all’asportazione e smaltimento dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive pertinenze, per una fascia di almeno 3 metri;
- b) i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo devono ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco, rifiuti infiammabili e materiali vetrosi le aree limitrofe alle strade pubbliche e vicinali per una fascia minima di 3 metri;
- c) tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli devono realizzare una fascia parafuoco attorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
- d) i proprietari, amministratori, gestori e conduttori di strutture turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche e locali di pubblico spettacolo devono dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio e di igiene previste dalla presente ordinanza;
- e) le medesime prescrizioni si applicano ai proprietari e gestori di aree parcheggio pubbliche o private a servizio delle suddette attività;
- f) chiunque abbia la disponibilità di terreni all’interno del centro abitato deve provvedere alla loro bonifica, pulizia e manutenzione, nonché alla recinzione ove necessario, al fine di evitare depositi incontrollati di rifiuti;
- g) i depositi di carburante, legname e altri materiali infiammabili situati fuori dai centri abitati devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio e possedere le autorizzazioni previste;
- h) i proprietari e gestori di cui al punto precedente devono realizzare fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da materiale infiammabile o combustibile;
- i) i soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della Strada” devono provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze;
- j) al fine della prevenzione delle malattie parassitarie e della proliferazione di insetti infestanti, è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di immobili e terreni:
- eliminare ristagni d’acqua;
- mantenere in condizioni igieniche adeguate cortili, giardini e aree verdi;
- evitare accumuli di materiali o rifiuti suscettibili di favorire la proliferazione di insetti e roditori;
- effettuare, ove necessario, interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- mantenere sfalciata la vegetazione spontanea nelle aree private e nei terreni incolti.
TALI CONDIZIONI DOVRANNO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, OVVERO DAL 1° GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2026.
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi, tutela ambientale e igiene pubblica.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari in danno dei soggetti inadempienti, con recupero delle spese sostenute.
DEMANDA
al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare, la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza e delle vigenti disposizioni in materia di incendi boschivi.
L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Badesi è individuato quale referente comunale per le segnalazioni inerenti alle problematiche disciplinate dal presente provvedimento.
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Badesi;
- la diffusione mediante il sito istituzionale dell’Ente;
- la trasmissione ai soggetti istituzionalmente competenti alla vigilanza e ai controlli.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.