Ordinanza prescrizioni antincendio 2026

Dettagli della notizia

Prescrizioni comunali antincendio e di prevenzione profilassi delle malattie parassitarie – Anno 2026

Data:

20 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi elevato rischio di infiammabilità, costituisce potenziale pericolo per l’innesco e la propagazione di incendi, determinando altresì condizioni favorevoli al proliferare di insetti infestanti, parassiti e altri agenti nocivi;

RILEVATO che l’avvio della stagione estiva, unitamente alle elevate temperature e alla crescita incontrollata della vegetazione spontanea, determina condizioni favorevoli alla diffusione di zecche, zanzare, roditori ed altri insetti infestanti, con conseguente potenziale insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitario e sanitario a tutela della salute pubblica;

VISTO l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 5/48 del 29/01/2025 recante “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, le cui prescrizioni continuano ad applicarsi fino all’adozione del nuovo aggiornamento regionale per l’anno 2026;

RITENUTO necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare e attenuare i gravi danni derivanti dagli incendi estivi, predisporre misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, tali pericoli;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti non edificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre 2026 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, ai sensi dell’art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con D.G.R. n. 5/48 del 29/01/2025, salvo eventuali modifiche stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale Sardegna n. 8 del 27 aprile 2016;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni.

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2026, considerato periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”:

  1. a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  2. b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
  3. c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di incendi, ai sensi dell’art. 2 della L. 353/2000;
  4. d) smaltire braci senza le dovute precauzioni;
  5. e) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette o altro materiale acceso o allo stato di brace;
  6. f) fermare automezzi con marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o altro materiale infiammabile;
  7. g) abbandonare rifiuti o materiali combustibili nelle aree pubbliche e private.

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, sono comunque vietate tutte quelle azioni che, per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione o pericolosità degli strumenti utilizzati, possano provocare incendi boschivi o di interfaccia.

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni contenute negli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – Aggiornamento 2025”, le cui disposizioni si intendono efficaci anche per l’anno 2026 fino all’emanazione di nuove prescrizioni regionali, e che si intendono qui integralmente richiamate

Entro il 1° giugno 2026 dovranno essere eseguiti i seguenti interventi

  1. a) gli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali devono provvedere al taglio di fieno, cespugli e sterpi, nonché all’asportazione e smaltimento dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive pertinenze, per una fascia di almeno 3 metri;
  2. b) i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo devono ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco, rifiuti infiammabili e materiali vetrosi le aree limitrofe alle strade pubbliche e vicinali per una fascia minima di 3 metri;
  3. c) tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli devono realizzare una fascia parafuoco attorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
  4. d) i proprietari, amministratori, gestori e conduttori di strutture turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche e locali di pubblico spettacolo devono dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio e di igiene previste dalla presente ordinanza;
  5. e) le medesime prescrizioni si applicano ai proprietari e gestori di aree parcheggio pubbliche o private a servizio delle suddette attività;
  6. f) chiunque abbia la disponibilità di terreni all’interno del centro abitato deve provvedere alla loro bonifica, pulizia e manutenzione, nonché alla recinzione ove necessario, al fine di evitare depositi incontrollati di rifiuti;
  7. g) i depositi di carburante, legname e altri materiali infiammabili situati fuori dai centri abitati devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio e possedere le autorizzazioni previste;
  8. h) i proprietari e gestori di cui al punto precedente devono realizzare fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da materiale infiammabile o combustibile;
  9. i) i soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della Strada” devono provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze;
  10. j) al fine della prevenzione delle malattie parassitarie e della proliferazione di insetti infestanti, è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di immobili e terreni:
  • eliminare ristagni d’acqua;
  • mantenere in condizioni igieniche adeguate cortili, giardini e aree verdi;
  • evitare accumuli di materiali o rifiuti suscettibili di favorire la proliferazione di insetti e roditori;
  • effettuare, ove necessario, interventi di disinfestazione e derattizzazione;
  • mantenere sfalciata la vegetazione spontanea nelle aree private e nei terreni incolti.

TALI CONDIZIONI DOVRANNO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, OVVERO DAL 1° GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2026.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi, tutela ambientale e igiene pubblica.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari in danno dei soggetti inadempienti, con recupero delle spese sostenute.

DEMANDA

al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare, la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza e delle vigenti disposizioni in materia di incendi boschivi.

L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Badesi è individuato quale referente comunale per le segnalazioni inerenti alle problematiche disciplinate dal presente provvedimento.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Badesi;
  • la diffusione mediante il sito istituzionale dell’Ente;
  • la trasmissione ai soggetti istituzionalmente competenti alla vigilanza e ai controlli.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
  • ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2026, 09:19

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri