IMPOSTA DI SOGGIORNO

Dettagli della notizia

Regolamento e delibera in allegato

Data:

31 Maggio 2024

Tempo di lettura:

notizia

Descrizione

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Cosa finanzia
L’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre l’Imposta di Soggiorno con lo scopo di mantenere e implementare gli standard qualitativi dei servizi pubblici locali e di quelli specifici rivolti allo sviluppo del turismo.
Così come disposto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento approvato con atto di C.C. n.40 del 28.09.2022 il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, manifestazioni ed eventi.
Chi la riscuote
L’Imposta di Soggiorno è riscossa dai gestori delle strutture ricettive, dai proprietari delle case/appartamenti per vacanze e dagli intermediari immobiliari.
Da chi è dovuta
L’Imposta di Soggiorno è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel Comune di Badesi che pernottano nelle strutture ricettive presenti nel territorio. L’ospite pagherà l’Imposta di Soggiorno direttamente al Gestore della struttura ricettiva presso cui soggiorna. Lo stesso gestore dovrà rilasciare relativa quietanza a termini di regolamento.
Versamento dell’imposta al Comune
Il Gestore della struttura ricettiva dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto al Comune di Badesi entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese solare con le modalità definite dall’Amministrazione Comunale. A tal fine i gestori sono responsabili di imposta e hanno la facoltà di rivalersi su coloro che pernottano, fermo restando il loro obbligo di versamento all’Ente anche in caso di mancata riscossione ad eccezione delle variazioni del Regolamento Comunale in materia.
Costi e vincoli
Le tariffe dell’Imposta sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15/11/2023, si applicano dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024, e sono così definite:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA TARIFFA

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Albergo
€ 2,00 per 4 o 5 stelle

€ 1,00 per categorie inferiori

Albergo residenziale

Albergo diffuso

Villaggio albergo

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Campeggi e villaggi turistici
€ 1,00

Area sosta caravan

Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE
Case per ferie
€ 1,00

Ostello della gioventù

Affittacamere

Case ed appartamenti per vacanze (CAV)

Residence

Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)

Turismo rurale

Agriturismo

*Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98

*Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L’uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente

*€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 15.06.2024 nell’ipotesi contemplata dall’art. 5, comma 4, del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
I Gestori dovranno ai sensi dell’art. 8 del Regolamento:

informare in appositi spazi visibili i propri ospiti dell’entità e delle relative esenzioni riguardanti l’imposta di soggiorno;
richiedere il pagamento dell’imposta secondo quanto stabilito dall’art.8 del Regolamento;
dichiarare mensilmente all’Ente, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il numero e la natura dei soggetti esenti;
conservare ogni documento relativo alla gestione dell’imposta per un periodo minimo di 5 anni.

Le dichiarazioni mensili sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
Il responsabile degli obblighi tributari, nella sua veste di agente contabile, è inoltre tenuto alla resa del conto giudiziale entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Gestione dell’imposta e contatti
Il Comune di Badesi ha la gestione diretta dell’imposta e si avvale del supporto informatizzato fornito dalla Ditta PROXIMA S.r.l. che per informazioni e supporto, ha attivato il seguente numero 02 89605116 oppure scrivere al seguente indirizzo email: infoalberghi@proximasrl.net
Accertamento e controllo
Ai fini dell’attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 296/2006. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’elusione o dell’evasione. In particolare, si può procedere all’attività di accertamento e di riscossione del contributo a prescindere dell’ammontare del credito tributario.
I Gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazione rese, il contributo applicato e i versamenti effettuati al Comune.
Esenzioni
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, sono esentati dal pagamento:

i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori;
invalidi civili al 100%;
autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Badesi;
coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
in caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato;

Sanzioni
Le violazioni al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno sono punite con sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali in materia e indicate all’art.10 del Regolamento.
Riscossione coattiva
Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero mediante ordinanza- ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.
Contenzioso
Le controversie concernenti l’Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competenti.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024, 16:30

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