Adesione alla rottamazione quinquies

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Approvazione, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

Data:

21 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Estratto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 21.07.2026

PREMESSO che:

  • l’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
  • l’articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l’applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate”;

 

CONSIDERATO che:

  • la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
  • rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
  • l’art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
  • la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
  • a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° marzo 2027;
  • entro febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
  • l’art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO inoltre che:

  • l’articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;
  • lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente e ciò in deroga “all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
  • l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO altresì che:

  • l’adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
  • dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo ammontano alla somma di cui all’allegato prospetto;
  • nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione, essendo carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
  • non avendo residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader non risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • l’adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50/70 per cento del valore dei carichi interessati;
  • l’adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;
  • che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione;

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Giunta Comunale;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto, il DUP e il Bilancio di previsione 2026/2028;

Con 12 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

  • di approvare, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
  • di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
  • di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
  • di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

 

Infine, il Consiglio Comunale, con 12 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2026, 12:36

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