Richiesta costituzione unione civile

ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 20 maggio 2016, n. 76

Descrizione

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a)         la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b)         l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza  che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c)         la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile “non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli dell’adottante, l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato”; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87.

d)         la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa  sino  a  quando  non  è  pronunziata  sentenza  di proscioglimento.

2. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all’ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

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