Descrizione
1. Qualora l’importo complessivo da versare a seguito dell’attività di accertamento sia superiore a € 500,00 il responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, la rateazione del pagamento del credito del Comune, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale, in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all’intero periodo di rateazione. Qualora la somma rateizzata superi l’importo di € 15.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.
2. Il debitore deve consegnare all’Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e l’eventuale garanzia.
3. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l’obbligo di pagamento entro 30 giorni ed in unica soluzione del debito residuo.
4. La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni.
5. In deroga a quanto stabilito ai commi 1.2.3. del presente articolo, il responsabile del servizio tributi, su relazione del Responsabile dell’area servizi socio assistenziali, e previa richiesta del contribuente, può autorizzare rateazione del pagamento del credito del comune sulla base delle scadenze temporali e di importi indicati nella relazione di cui sopra, nel rispetto delle normative di principio vigente in materia.